La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, e ai giudizi in Cassazione instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024.
Può essere proposta:
- dalla Corte di giustizia tributaria, che può formulare alle parti una proposta conciliativa
- dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
Tipologie di conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, il contribuente o l’ufficio, fino a 10 giorni liberi precedenti la trattazione, può presentare istanza per chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia. Se si raggiunge l’accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, fino all’udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria l’accordo, sottoscritto personalmente o dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione totale o parziale della controversia.
La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento.