Società tra professionisti (STP): quale modello societario scegliere?

La forma giuridica di una Società tra Professionisti (STP) può essere liberamente scelta dai soci, tenendo conto però delle conseguenze su: il regime di responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali, l’ammontare minimo richiesto per il capitale sociale e le diverse regole di funzionamento.

La normativa che disciplinava il lavoro professionale era contenuta nel RD 1815 del 1939. Tale decreto, tutelando l'”intuitu personae” della prestazione professionale, non prevedeva la possibilità per gli iscritti in Albi o Collegi professionali, appartenenti a categorie regolamentate, di costituirsi in forma di società.

E’ grazie all’approvazione della Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011) che si è potuto assistere all’introduzione di una nuova forma giuridica per la disciplina delle libere professioni cd. “protette”. L’art. 10 della L. 183/2011 infatti, prevede la possibilità di esercitare anche in forma societaria le professioni regolamentate purché la titolarità del rapporto d’opera professionale ricada sulla società e purché venga rispettato il principio dell’esecuzione personale dell’incarico.

Per quanto riguarda il tipo di modello societario cui i professionisti possono ricorrere, la normativa di riferimento attribuisce ai soci una libertà di scelta tra la forma delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative, regolamentate nel sistema ordinistico.

STP: modelli societari nel Codice Civile

I modelli societari sopracitati, sono disciplinati rispettivamente nel Titolo V-delle società (capo I-disposizioni generali, capo II-della società semplice, capo III-della società in nome collettivo, capo IV-della società in accomandita semplice, capo V-società per azioni, capo VI-della società in accomandita per azioni, capo VII-della società a responsabilità limitata) e nel Titolo VI-delle società cooperative e delle mutue assicuratrici del Libro V-del Lavoro del Codice Civile.

Da evidenziare che i soci di una Società tra Professionisti (STP) possono essere esclusivamente quelli iscritti in Ordini o Collegi professionali, ad eccezione di coloro che svolgono prestazioni tecniche o soci che conferiscono denaro o attività. Dunque, i soggetti non facenti parte delle cd. “categorie regolamentate” non possono costituire una STP.

La scelta del tipo societario avrà un impatto diretto sia sul regime della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali sia sul capitale sociale minimo richiesto sia sulle regole di funzionamento della società stessa.

STP: responsabilità dei soci

Il rapporto d’opera professionale si costituisce nel momento in cui il cliente conferisce l’incarico professionale alla Società tra Professionisti (STP). Da tale dinamica si evince che, sebbene la prestazione, di fatto, venga eseguita da uno o più soci professionisti, la responsabilità è imputata alla società e non al singolo professionista.

Ulteriori peculiarità di tale forma societaria risiedono nella possibilità che sia la società a scegliere il professionista che eseguirà la prestazione (in caso di assenza di specifica designazione da parte del cliente) e nell’obbligo posto in capo alla STP di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile che deriva dall’esercizio dell’attività svolta.

Se la STP viene costituita nei tipi sociali con responsabilità illimitata dei soci, ogni socio risponde personalmente, con il suo patrimonio, anche per le obbligazioni sociali.

STP: regole di funzionamento

Nella scelta della forma societaria per l’esercizio dell’attività professionale, è necessario considerare quale possa essere l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle esigenze derivanti dal tipo di attività esercitata.

A fine esemplificativo, il regime della Srl garantisce un modello flessibile, non troppo strutturato e meno costoso rispetto alle altre società di capitali. Inoltre, la disciplina della Srl è in gran parte derogabile dalla volontà dei soci contenuta nello Statuto per cui, in vista di particolari accordi che si intenderanno adottare (relativamente ad esempio alle relazioni tra i soci, all’organo amministrativo, alla distribuzione degli utili, all’attribuzione di particolari diritti di amministrazione ai soci, alla possibilità di prevedere differenti quorum costitutivi e deliberativi, alla modalità di circolazione delle quote di partecipazione dei soci) la Srl risulterà preferibile rispetto alla SpA.

La partecipazione del socio nella Srl è maggiormente rilevante rispetto alla SpA, dove il socio è soltanto azionista, non partecipando dunque alla gestione sociale.

La SpA si adatta invece agli studi di maggiore dimensione, dove occorre un investimento patrimoniale rilevante, un organo di gestione e controllo e dove i soci possono facilmente entrare ed uscire dalla compagine sociale.

Si precisa che qualsiasi sia la forma societaria scelta, le Società tra Professionisti (STP) sono caratterizzate dalla compresenza del socio professionista (che detiene conoscenze e competenze per soddisfare le esigenze della clientela) e del socio di capitale (che partecipa con un capitale di investimento).

Il socio investitore deve rispettare il limite di vincolo ad una sola STP. Quest’ultimo infatti, deve osservare il divieto di partecipazione ad altre società.

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